IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Viste le ordinanze di protezione civile n. 3230 del 18 luglio 2002,
n.  3352  del  23 aprile  2004 e n. 3361 dell' 8 luglio 2004, art. 7,
emanate  per  fronteggiare  la  situazione  di  emergenza nel settore
dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria;
  Vista  l'ordinanza  di protezione civile n. 3353 del 23 aprile 2004
nella  quale  il  Presidente  della  regione  Umbria, in relazione al
diffuso  stato  di  criticita'  verificatosi  nel territorio del lago
Trasimeno  per la presenza di insetti nocivi, e' nominato Commissario
delegato;
  Considerato  che  in  relazione  alla  situazione  di emergenza nel
settore  dell'approvvigionamento idrico non si ravvisa la persistenza
del  contesto  emergenziale necessario per prorogare la dichiarazione
di  cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
20 dicembre 2002;
  Considerato,  tuttavia,  che  persiste un contesto di condizioni di
rischio  che rendono necessario provvedere mediante interventi tesi a
evitare situazioni di pericolo e maggiori danni;
  Ritenuto,  pertanto,  che il permanere di una diffusa situazione di
crisi,    suscettibile   di   determinare   gravi   pregiudizi   alla
collettivita',  puo'  essere  fronteggiata  avviando  ogni iniziativa
utile  per  scongiurare  il  verificarsi  di  ulteriori situazioni di
pericolo  o  maggiori  danni  a  persone  o  a cose anche assicurando
continuita'  alle attivita' poste in essere in regime straordinario e
finalizzate al superamento del contesto critico in esame;
  Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  ex  art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 24 febbraio 1992,
con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo
completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi
in atto nel territorio della regione Umbria;
  Acquisita l'intesa della regione Umbria;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.

  1. Il Presidente della regione Umbria, Commissario delegato ex art.
7,  comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3361 dell'8 luglio
2004,   provvede,  in  regime  ordinario  ed  in  termini  d'urgenza,
all'attuazione  ed al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre
2005,  delle  iniziative gia' programmate ai sensi delle ordinanze in
premessa  citate  per il definitivo superamento del relativo contesto
di criticita'.
  2.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di cui al comma 1, il
Commissario  delegato  si avvale delle strutture della regione Umbria
che assicurera' il relativo necessario sostegno economico.
  3.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma 1, il
Commissario  delegato  e' autorizzato ad avvalersi del personale gia'
operante   presso   la   struttura   commissariale,  ricorrendone  le
condizioni  di  necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in
materia,  anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 40, comma
1,  del  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro del personale del
comparto delle regioni e degli enti locali del 22 gennaio 2004.